Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge scaturisce dalla necessità di tutelare il lavoratore e la sua dignità dalle possibili azioni di violenze ed angherie che spesso sono perpetrate negli stessi luoghi di lavoro ad opera di colleghi e superiori.
Il luogo di lavoro dovrebbe essere caratterizzato da un ambiente sereno e leale in cui il lavoratore deve poter esprimere liberamente e senza alcun tipo di vessazioni le proprie capacità professionali. Troppo spesso, purtroppo, i luoghi di lavoro diventano teatro di persecuzioni e di violenze psichiche e morali determinando il fenomeno noto come mobbing.
Il termine mobbing, mutuato dall'inglese to mob, «assalire», designa una condizione di esercizio di potere più o meno apertamente scorretto, vessatorio e persecutorio da parte di datori di lavoro (mobbing verticale o bossing), oppure un comportamento più o meno apertamente scorretto e persecutorio da parte di colleghi di lavoro (mobbing orizzontale), oppure da entrambi.
Questa particolare forma di violenza risulta non facilmente contrastabile a causa della condotta estremamente varia e difficilmente tipizzante che è posta in essere da colui che la esercita. Inoltre, anche gli effetti del mobbing variano in base alla soggettiva cognizione emotiva di colui che subisce la violenza e pertanto non è possibile descrivere sintomi di mobbing definiti. Le diagnosi generalmente effettuate vanno dalla depressione al disturbo post-traumatico da stress, all'ansia generalizzata.
a) il loro carattere tortuoso, impalpabile, riferibile ad un «clima» più che a fatti o eventi chiaramente identificabili, descrivibili e provabili;
b) l'interferenza con la qualità della vita, non solo lavorativa, delle persone che li subiscono, a causa dell'attivazione di influenti meccanismi psicologici ed interpersonali che minano l'equilibrio emotivo.
Il fatto che si tratti di una forma di violenza è stato confermato anche da una recente sentenza della Corte di cassazione, sezione VI penale, n. 31413 del 21 settembre 2006, e ciò a maggior conferma della necessità e dell'opportunità di intervenire in sede legislativa per contrastare questa particolare forma di angheria sul lavoro.
Per meglio comprendere le caratteristiche della condotta vessatoria «mobbizzante», spesso attuata con forme di sottile ed impalpabile violenza, e fornire una rappresentazione del fenomeno omogenea e congruente sarebbe opportuno affrontare la descrizione delle caratteristiche principali del mobbing.
Nel rapporto molesto, in particolare in quella manipolazione che degenera nella violenza attuata con la strategia delle sistematiche vessazioni morali che incatenano psicologicamente le vittime e impediscono loro di reagire, i comportamenti, vere e proprie macchinazioni preparate per ingannare, mortificare ed indurre la vittima a fare un passo falso, possono essere così classificati:
a) rifiuto della comunicazione diretta;
b) svalutazione e squalifica della professionalità;
c) discredito della persona;
d) isolamento;
e) oppressione mediante angherie;
f) indirizzamento dell'altro all'errore.
Per conservare il potere e controllare l'altro, ci si serve di manovre insignificanti, che diventano sempre più violente se la vittima oppone resistenza. La si stressa, la si maltratta, la si sorveglia perché si senta sempre controllata, si esercita incessantemente su di lei una forma di pressione, di accerchiamento, così che possa avvertire questa sorta di presenza costante.
La persona molestata è messa alle strette, accetta sempre di più e non riesce a dire che non ce la fa. Qualunque sia il punto di partenza e quali che siano gli aggressori, i comportamenti sono gli stessi: non si parla mai del problema ma si agisce, con finta indifferenza, per assoggettare o eliminare la persona invece di trovare una soluzione. Nelle aggregazioni sociali questo processo è amplificato dal gruppo, che viene preso a testimone o che addirittura partecipa attivamente al fenomeno.
L'oppressore non parla mai del conflitto subdolo che ha organizzato e promosso tenacemente, ma si comporta ogni giorno in modo conforme e rifiuta di spiegare il proprio comportamento. Il diniego di una comunicazione diretta e chiarificatrice paralizza la vittima che si ritrova in una condizione di debolezza e nell'impossibilità di difendersi.
L'aggressione, infatti, non avviene apertamente, cosa che potrebbe permettere alla vittima di comprendere e di replicare, ma è praticata in modo nascosto, nel registro della comunicazione non verbale: sospiri esagerati, alzate di spalle, sguardi di disprezzo, sottintesi, allusioni destabilizzanti o malevoli, osservazioni sgarbate, e quant'altro consenta un trasferimento di un'emozione negativa. Il linguaggio è stravolto, ogni parola nasconde un doppio senso che si ritorce contro la vittima designata. Nella misura in cui queste aggressioni sono indirette, è praticamente impossibile difendersene, e la vittima stessa dubita delle proprie percezioni perché teme di aver male interpretato o ingigantito le proprie sensazioni.
Spesso può succedere che per annientare l'altro, lo si ridicolizza, lo si umilia, lo si copre di sarcasmi fino a fargli perdere la fiducia in sé. Gli si affibbia un soprannome ridicolo, ci si fa beffe di una debolezza o di un insuccesso. Si utilizzano